Dopo che la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il referendum sul suicidio assistito, vi riproponiamo un assaggio della riflessione che il giurista Luciano Eusebi ha scritto per il Regno-Attualità. La sua posizione anticipava gran parte delle motivazioni che ha dato la Consulta.
Vi proponiamo alcuni stralci dell’articolo che è possibile leggere interamente su Regno-Attualità.
Oggi nessuno sostiene logiche di cosiddetto accanimento terapeutico e, come mai prima, siamo in grado di liberare il paziente dal dolore anche nelle fasi estreme di malattia. La legge n. 219/2017 esige, del resto, il consenso del paziente a qualsiasi trattamento sanitario, compresa la sua prosecuzione. Esige, inoltre, che siano assicurate sempre le cure palliative, che nei casi limitati in cui ciò sia necessario possono ricomprendere, in fase terminale, anche la sedazione profonda. C’è da chiedersi, allora, perché proprio oggi si va percorrendo la strada dell’agire per dare la morte al malato, anticipandola rispetto al suo prodursi naturale. E non è affatto vero che la non condivisione di questa strada risponda a impostazioni conservatrici o confessionali.
Morire è più degno?
Certo, la stessa legge n. 219/2017 non può risolvere un dato di fondo, il quale però va tenuto ben presente circa l’intera problematica: che la rinuncia di un malato a determinati trattamenti derivi da una considerazione equilibrata sul senso della vita vissuta e su un ulteriore contrasto della sua fine naturale, oppure sia compiuta in odio alla vita o condizionata da disperazione, solitudine, percezione di sé stesso come un peso per gli altri, dipende in gran parte da come quel malato è stato accolto e assistito (in merito, la legge può solo prevedere che il paziente sia sostenuto nella sua condizione di malattia, anche attraverso i servizi di assistenza psicologica).
Il problema, tuttavia, assume contorni delicatissimi in rapporto alle due soglie di superamento ora in discussione del quadro summenzionato: l’una consistente nell’ammettere, in base alla sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale, un ambito di cooperazione altrui al darsi la morte da parte del malato stesso; l’altra nella rinuncia, mediante l’ammissione dell’eutanasia, allo stesso controllo del malato sul farmaco che produce la morte e ponendo la causazione di quest’ultima nelle mani di un altro soggetto (con prospettiva evidente di evoluzione verso l’eutanasia senza consenso).
Tutelare i più deboli
Tra gli aspetti preoccupanti, emergono molteplici nodi della massima importanza.
Si dà rilevo, anzitutto, non solo a patologie, ma anche all’essere la persona interessata «portatrice di una condizione clinica irreversibile», concetto del tutto estraneo alla sentenza della Corte: il che appare in grado di aprire al suicidio assistito di persone che vivono una condizione di menomazione indipendente da patologie (con problemi delicati di rapporto con il concomitante requisito dell’essere queste tenute in vita da «trattamenti di sostegno vitale», e con l’effetto evidente dell’attribuzione di minor valore in sé alla loro condizione esistenziale).
Sembra poi che possa considerarsi sufficiente, leggendo le norme sulle modalità della procedura in oggetto (e nonostante quanto si afferma all’art. 3, comma 1), l’offerta pregressa al malato di cure palliative che abbia «esplicitamente rifiutato» (art. 5, comma 3), sebbene la Corte precisi che «il coinvolgimento in un percorso di cure palliative deve costituire un prerequisito della scelta, in seguito, di qualsiasi percorso alternativo da parte del paziente».
Non si tratta, com’è palese, della previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, ma di un requisito per accedere alla «morte medicalmente assistita»: requisito la cui mancata previsione risulterebbe del tutto incoerente rispetto alla richiesta intollerabilità delle sofferenze e rischierebbe di vanificare l’impegno basilare volto a prevenire scelte di morte attraverso un contrasto finalmente effettivo, nonché diffuso in tutto il paese, delle condizioni di sofferenza.
Fermo quanto s’è detto, emerge il problema cardine, in merito al tema in oggetto, di politica sanitaria. La Corte costituzionale non aveva inteso attribuire in alcun modo doveri di esecuzione o di organizzazione dei suicidi assistiti al Servizio sanitario nazionale, attribuendo a quest’ultimo soltanto il compito di verificare, previo parere del comitato etico territorialmente competente, che le «condizioni e le modalità di esecuzione» in concreto della procedura orientata alla morte siano conformi a quanto richiesto dalla sentenza n. 242/2018: rimanendo tale procedura affidata nella sua esecuzione alla scelta d’attuarla da parte di un singolo medico.
Le parole della Corte non avrebbero potuto essere più chiare: «La presente declaratoria di illegittimità costituzionale si limita a escludere la punibilità dell’aiuto al suicidio nei casi considerati, senza creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici. Resta affidato, pertanto, alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del malato».
Da Regno-Attualità.
Luciano Eusebi
Giurista
